Art. 3.
(Quantificazione della pena).

      1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il minore aveva un'età inferiore ai sedici anni.
      2. Ai fini dell'inflizione della pena e dell'applicazione delle misure di sicurezza, in tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti ogni riferimento ai limiti di età di quattordici e diciotto anni devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal limite di età di dodici anni e dal limite di età di sedici anni.

 

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